GU n. 150 del 30-6-2005
Decreto 6 giugno 2005
Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 18 marzo 1996,
recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti
sportivi.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di
esecuzione;
Visto il regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302,
come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 526, e successive
integrazioni, concernente la costruzione dei campi sportivi;
Viste
le leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, e 13 maggio 1961, n. 469, recanti
nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;
Vista la
legge 26 luglio 1965, n. 966, e l'art. 18 della legge 10 agosto 2000, n.
246, concernenti i servizi a pagamento prestati dal personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
Vista la legge 1° aprile 1981, n.
121, recante «Nuovo ordinamento della amministrazione della pubblica
sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n.577, recante «Approvazione del regolamento concernente
l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza
antincendi»;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28,
recante «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in
occasione di competizioni sportive», convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2003, n. 88;
Visto il decreto del Ministro
dell'interno in data 18 marzo 1996 recante: «Norme di sicurezza per la
costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», come modificato e
integrato dal decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 2001;
Vista
la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini
degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle
partite di calcio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica -
serie generale - n. 110 del 13 maggio 2005;
Vista la risoluzione
del Consiglio del 6 dicembre 2001, concernente un manuale di
raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra Forze di polizia e
misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione
delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali e'
interessato almeno uno Stato membro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee C22/1 del 24 gennaio 2002;
Viste le
disposizioni indicate nel manuale per l'ottenimento della licenza UEFA,
recepito dalla Federazione italiana giuoco calcio;
Rilevata la
necessita' di apportare modifiche ed integrazioni al predetto decreto del
Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996 per la realizzazione
nell'ambito degli impianti sportivi di spazi e servizi ad uso del pubblico
non strettamente funzionali all'attivita' sportiva e per la gestione della
sicurezza degli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000
spettatori, ove si disputano competizioni relative al gioco del
calcio;
Ravvisata l'opportunita' di emanare un testo coordinato
delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti
sportivi;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale
tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, per gli
aspetti di prevenzione degli incendi;
Adotta il seguente
decreto:
Art. 1. - Modifiche ed integrazioni 1. Al
decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, recante «Norme di
sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», sono
apportate le modifiche e le integrazioni di cui agli articoli
seguenti.
Art. 2. - Modifiche dell'art. 2 1. All'art. 2
sono apportate le seguenti modifiche: a) tra le definizioni di
«Complesso sportivo» e di «Area di servizio annessa» e' inserita la
seguente: «Complesso sportivo multifunzionale»: «Complesso sportivo
comprendente spazi destinati ad altre attivita', diverse da quella
sportiva, caratterizzato da organicita' funzionale, strutturale ed
impiantistica»; b) la definizione di «Area di servizio esterna» e'
sostituita dalla seguente: «Area pubblica o aperta al pubblico, che puo'
essere annessa, anche temporaneamente, all'impianto o complesso sportivo
mediante recinzione fissa o mobile.».
Art. 3. - Modifica
dell'art. 3 1. All'art. 3, comma primo, dopo il punto 6) e'
aggiunto il seguente: «7) relazione tecnica descrittiva del progetto,
redatta con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 12
gennaio 1998, n. 37, e disposizioni collegate, nonche' alla presente
regola tecnica».
Art. 4. - Modifiche dell'art. 4 1.
All'art. 4, sono apportate le seguenti modifiche: al comma terzo, alla
fine, prima del punto, sono aggiunte le seguenti parole: «, avere
visibilita' sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di
attivita' sportiva, in modo che sia possibile coordinare gli interventi
per la sicurezza delle manifestazioni.». 2. Dopo il comma ottavo
dell'art. 4 e' aggiunto il seguente: «Nei complessi sportivi
multifunzionali e' consentita anche l'ubicazione delle attivita' di cui ai
punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 95 del decreto del
Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, sia all'esterno del volume degli
impianti che all'interno. In questo ultimo caso si applicano le condizioni
stabilite ai precedenti commi quarto e quinto e quelle ulteriori di
seguito indicate: a) i locali commerciali di esposizione e vendita
devono essere protetti da impianti di spegnimento automatico e di
rivelazione di fumo, nonche' dotati di aerazione naturale in ragione di
almeno 1/30 della relativa superficie in pianta, diffusa in maniera
uniforme onde evitare zone con ventilazione ridotta o impedita; b) il
carico d'incendio degli esercizi commerciali deve essere limitato a 30
kg/mq di legna standard equivalente; c) le superfici di aerazione
naturale delle attivita' diverse da quella sportiva non devono sfociare in
zone con presenza di persone e, comunque, devono essere ubicate in modo da
evitare che possano determinare rischio per il pubblico e pregiudizio al
complesso sportivo. Qualora detto requisito non fosse perseguibile, potra'
procedersi alla compensazione mediante la realizzazione di sistemi di
estrazione di fumo e calore di tipo meccanico, di caratteristiche idonee a
soddisfare le seguenti specifiche tecniche: 1) portata ordinaria di
esercizio idonea a garantire almeno 3 ricambi orari dell'intero volume,
incrementabile automaticamente a 9 ricambi orari in caso di emergenza,
previo asservimento ad impianto di rivelazione di fumo, nonche' a
dispositivo di azionamento manuale; 2) resistenza al fuoco della
componentistica e delle alimentazioni elettriche almeno fino a 400
°C; 3) separazione delle condotte aerotermiche di mandata e ripresa
rispetto ad altri locali, di caratteristiche di resistenza al fuoco non
inferiore a REI 120; 4) funzionamento coordinato con il pertinente
impianto di rivelazione di fumo e con quello di spegnimento
automatico; 5) alimentazione di emergenza per almeno 60' in caso di
mancanza dell'energia elettrica ordinaria; 6) sfogo delle condotte
aerotermiche di estrazione fumo in area esterna, in posizione tale da non
determinare rischio per il pubblico; d) gli accessi, le uscite, il
sistema di vie d'uscita ed i servizi relativi ad ogni attivita' devono
essere, in caso di concomitanza di esercizio dell'impianto sportivo, tra
loro funzionalmente indipendenti e separati.».
Art. 5. -
Modifica dell'art. 5 1. L'art. 5, comma primo, terzo periodo, e'
sostituito dal seguente: «La delimitazione dell'area di servizio deve
essere distanziata almeno 6,00 metri dal perimetro dell'impianto e tale da
consentire agevolmente il deflusso in sicurezza, nonche' avere varchi di
larghezza equivalente a quella delle uscite dall'impianto tenuto conto
delle diverse capacita' di deflusso tra le uscite sulla delimitazione
esterna e quelle dallo stesso impianto; per le caratteristiche tecniche di
tale delimitazione, si rimanda alla norma UNI 10121 EN o equivalenti;
tutti i varchi devono essere mantenuti sgombri da ostacoli al regolare
deflusso del pubblico.».
Art. 6. - Sistemi di separazione
1. Dopo l'art. 6 e' inserito il seguente: «Art. 6-bis (Sistemi
di separazione tra zona spettatori e zona attivita' sportiva). - 1. La
separazione tra la zona spettatori e la zona attivita' sportiva e'
realizzata dalle societa' utilizzatrici dell'impianto, in accordo con i
proprietari dello stesso, attraverso: a) l'installazione di un
parapetto di altezza pari a metri 1,10, misurata dal piano di imposta,
conforme alle norme UNI 10121-2 o equivalenti e realizzato in materiale
incombustibile; b) la realizzazione di un fossato, con pareti e fondo a
superficie piana, di profondita' non minore di 2,50 metri rispetto al
piano di calpestio del pubblico e larghezza non minore di 2,50
metri. Il fossato deve essere protetto verso la zona spettatori e verso
lo spazio di attivita' sportiva da idonei parapetti aventi altezza non
minore di 1,10 metri misurata dal piano di calpestio e di caratteristiche
conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti; c) la realizzazione di
un dislivello, di altezza pari ad 1 metro, tra il piano di calpestio degli
spettatori e lo spazio di attivita' sportiva. La parte superiore del
dislivello deve essere protetta da un parapetto di altezza pari a 1,10
metri, misurata dal piano di riferimento e di caratteristiche conformi
alla norma UNI 10121-2 o equivalenti. 2. Almeno uno dei parapetti di
cui al comma 1, deve essere munito di separatori realizzati in materiale
incombustibile, idoneo a consentire la visione della zona di attivita'
sportiva, conformi alle norme UNI 10121-2 o equivalenti, in grado di
elevare la separazione fino ad un'altezza complessiva pari a metri 2,20,
misurata dal piano di imposta. L'elevazione dei separatori e' realizzata
mediante guide o altri accorgimenti costruttivi, ed e' stabilita di volta
in volta dal questore, nell'ambito della valutazione dei rischi connessi
allo svolgimento della manifestazione sportiva, sentito il Gruppo
operativo sicurezza di cui al successivo art. 19-ter. 3. Fermo restando
quanto stabilito dal comma 2, gli impianti devono essere muniti di almeno
uno degli elementi di separazione di cui al comma 1. In relazione a
specifiche esigenze, nell'ambito della valutazione dei rischi connessi
allo svolgimento delle manifestazioni sportive, rilevato dal questore
della provincia, puo' essere disposta la realizzazione di tutti gli
elementi di separazione di cui al comma 1, ovvero di ulteriori misure di
sicurezza. 4. In aggiunta a quanto previsto nei commi precedenti puo'
essere disposta la perimetrazione della zona di attivita' sportiva
mediante il presidio di personale appositamente formato e messo a
disposizione dagli organizzatori, in ragione di venti unita' ogni
diecimila spettatori e comunque non meno di trenta unita'. Detto personale
deve indossare una casacca di colore giallo e deve tenere sotto costante
osservazione la zona riservata agli spettatori. 5. Per la distanza
delle predette separazioni dallo spazio di attivita' sportiva, si rimanda
ai regolamenti del C.O.N.I. e delle federazioni sportive
nazionali.».
Art. 7. - Modifica dell'art. 7 1. L'art. 7
e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di realizzare la separazione
tra i sostenitori delle due squadre, gli impianti all'aperto con un numero
di spettatori superiore a 10.000 e quelli al chiuso con un numero di
spettatori superiore a 4.000 devono avere lo spazio riservato agli
spettatori suddiviso in settori, di cui uno appositamente dedicato agli
ospiti, con ingressi, vie di uscita ed aree di parcheggio indipendenti e
separate. La capienza di ciascun settore non puo' essere superiore a
10.000 spettatori per impianti all'aperto e a 4.000 per quelli al
chiuso. 2. Per ciascun settore devono essere permanentemente realizzati
sistemi di separazione idonei a: a) impedire che i sostenitori delle
due compagini in gara vengano in contatto tra loro e che gli spettatori si
spostino da un settore all'altro; b) permettere, ove necessario, la
realizzazione di una divisione all'interno di uno stesso settore, tra
gruppi di spettatori, fermo restando il rispetto delle disposizioni
relative al sistema delle vie d'uscita. 3. La finalita' di cui alla
lettera a) deve essere perseguita mediante l'istallazione permanente di
elementi di separazione in materiale incombustibile e di caratteristiche
conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti. La finalita' di cui alla
lettera b) deve essere perseguita mediante sistemi di separazione
modulabili in funzione delle caratteristiche degli spettatori presenti nei
settori ed individuabili in una delle misure di seguito riportate o in una
loro combinazione: a) istallazione di elementi di separazione in
materiale incombustibile aventi altezza e caratteristiche conformi alla
norma UNI 10121-2 o equivalenti; b) creazione di zone temporaneamente
sottoposte a divieto di stazionamento e movimento, occupate esclusivamente
da personale addetto all'accoglienza, all'indirizzamento ed alla
osservazione degli spettatori, posto a disposizione dalle societa'
organizzatrici della manifestazione sportiva. 4. La suddivisione in
settori deve essere conforme ai regolamenti del C.O.N.I. e delle
Federazioni sportive nazionali. Ogni settore deve avere almeno due uscite,
servizi e sistemi di vie di uscita indipendenti chiaramente identificabili
con segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa e alle
prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992. I settori
per i posti in piedi devono avere una capienza non superiore a 500
spettatori. 5. Negli impianti all'aperto indicati nell'allegato al
presente decreto, per quelli contrassegnati con un asterisco, non e'
necessario realizzare la suddivisione in settori; qualora tale
suddivisione si renda necessaria per aspetti organizzativi e di pubblica
sicurezza, i rispettivi settori devono essere realizzati con l'osservanza
delle prescrizioni di cui al comma secondo del presente
articolo».
Art. 8. - Aree di sicurezza e varchi 1. Dopo
l'art. 8 e' aggiunto il seguente: «Art. 8-bis (Aree di sicurezza e
varchi). - 1. Nel rispetto del dimensionamento e della finalita' delle vie
di uscita, oltre a quanto previsto dall'art. 8, devono essere realizzate,
a cura della societa' utilizzatrice dell'impianto, in accordo con il
proprietario dello stesso, aree di sicurezza in cui devono essere ammessi
solo i titolari di regolare titolo di accesso all'impianto, cosi'
strutturate: a) «area di massima sicurezza», comprende l'impianto
sportivo e l'area di servizio annessa, ove sono collocati i varchi di
accesso all'impianto. Tale area deve essere delimitata a mezzo di elementi
di separazione, in materiale incombustibile e conforme alla norma UNI
10121-2 o equivalenti; b) «area riservata», realizzata nell'ambito
dell'area di servizio esterna, di cui all'art. 2 del presente decreto, ed
opportunamente recintata, all'interno della quale e' consentito l'accesso
esclusivamente agli aventi diritto. Tale area dovra' essere delimitata
attraverso elementi di separazione fissi in materiale incombustibile e
conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti; e' ammessa la separazione
mediante elementi mobili in materiale incombustibile. Per consentire la
separazione delle tifoserie all'interno dell'area riservata, la stessa
deve essere divisa in settori, dei quali almeno uno riservato ai
sostenitori della squadra ospite, di capienza non inferiore a quella
minima stabilita dall'organizzazione sportiva per il settore
corrispondente, delimitati a mezzo di elementi di separazione in materiale
incombustibile e conforme alla norma UNI 10121-2 o equivalenti. 2. Il
numero dei varchi di ingresso presenti lungo la delimitazione dell'area di
massima sicurezza deve essere proporzionato alla capienza del settore a
cui danno accesso e comunque in ragione di almeno un varco ogni 750
spettatori, in modo da consentire il completamento delle operazioni di
afflusso degli spettatori in un arco temporale non superiore ad un'ora e
mezza prima dell'inizio della manifestazione sportiva, compresi i tempi
necessari all'effettuazione dei controlli di sicurezza e di verifica della
regolarita' del titolo di accesso. Tali varchi di ingresso devono essere
contrassegnati con lettere o numeri progressivi ben visibili dall'esterno
ed analoghi a quelli che saranno riportati sul titolo di accesso
all'impianto. 3. I varchi di ingresso all'area di massima sicurezza
devono essere dotati di preselettori di incanalamento tali da evitare
pressioni nella fase di obliterazione del titolo di accesso con corsia di
ritorno per gli spettatori non abilitati all'ingresso, nonche' di tornelli
"a tutta altezza" che permettono l'accesso ad una sola persona per volta,
tramite lo sblocco del meccanismo di rotazione da attivarsi
successivamente all'avvenuta verifica della regolarita' del titolo di
accesso. 4. I tornelli devono essere realizzati secondo regole di buona
tecnica, devono essere invalicabili se bloccati alla rotazione, in modo da
non rendere possibili fenomeni di violenza, anche organizzata, da parte di
soggetti che non siano in possesso di un titolo valido. 5. I varchi di
ingresso dotati di preselettori e di tornelli devono essere separati e
indipendenti dal sistema di vie d'uscita di cui all'art. 8 e le
biglietterie, quando ammesse, devono essere ubicate fuori dell'area
riservata. 6. Il sistema di afflusso degli spettatori, come delineato
ai commi 2, 3, 4 e 5 e' comunque sottoposto alla preventiva approvazione
del questore della provincia.».
Art. 9. - Modifiche dell'art. 12
1. L'art. 12, comma secondo, e' modificato come segue: «Nel
caso in cui le zone spettatori siano estese alla zona di attivita'
sportiva o comunque siano ampliate rispetto a quelle normalmente
utilizzate per l'impianto sportivo, la capienza, la distribuzione interna
e il dimensionamento delle vie di uscita devono rispondere alle
prescrizioni di cui ai precedenti articoli per gli impianti all'aperto,
mentre per gli impianti al chiuso la capacita' di deflusso delle diverse
zone dell'impianto deve essere commisurata ai parametri stabiliti dalle
disposizioni vigenti per i locali di pubblico spettacolo.».
Art.
10. - Modifiche dell'art. 18 1. All'art. 18 sono apportate le
seguenti modifiche: il comma primo e' sostituito dal seguente: «Negli
impianti con capienza superiore a 10.000 spettatori all'aperto e 4.000 al
chiuso, in occasione di manifestazioni sportive, deve essere previsto un
impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da un locale
appositamente predisposto e presidiato, l'osservazione della zona
spettatori e dell'area di servizio annessa all'impianto e dei relativi
accessi, con registrazione delle relative immagini. Detto locale deve
essere posizionato in una zona dell'impianto sportivo da cui sia possibile
avere una visione complessiva, totale e diretta della zona di attivita'
sportiva e della zona spettatori.». 2. Dopo il comma secondo e'
aggiunto il seguente: «L'impianto di videosorveglianza di cui al comma
primo deve essere conforme alle disposizioni del decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri per i beni e le attivita'
culturali e dell'innovazione e tecnologie, adottato in data 6 giugno 2005
in attuazione dell'art. 1-quater, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio
2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n.
88.».
Art. 11. - Modifica dell'art. 19 1. L'art. 19 e'
sostituito dal seguente: «Art. 19 (Gestione della sicurezza
antincendio). 1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e
gestita la sicurezza antincendio sono enunciati negli specifici punti del
decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale in data 10 marzo 1998, recante «Criteri generali
di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di
lavoro». 2. Il titolare dell'impianto o complesso sportivo, ovvero, la
societa' utilizzatrice, per gli impianti di capienza superiore ai 10.000
posti ove si disputino incontri di calcio, sono rispettivamente
responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Il titolare o
il legale rappresentante possono avvalersi di una persona appositamente
incaricata, che deve essere presente durante l'esercizio dell'attivita'
sportiva e nelle fasi di afflusso e di deflusso degli spettatori. 3. I
soggetti di cui al comma secondo, per la corretta gestione della
sicurezza, devono curare la predisposizione di un piano finalizzato al
mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle
limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza
delle persone in caso di emergenza. 4. Il piano di cui al comma terzo
deve tener conto delle specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione
di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e deve: a) disciplinare
le attivita' di controllo per prevenire gli incendi; b) prevedere
l'istruzione e la formazione del personale addetto alla struttura,
comprese le esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure
di evacuazione in caso di emergenza; c) contemplare le informazioni
agli spettatori ed agli atleti sulle procedure da seguire in caso di
incendio o altra emergenza; d) garantire il funzionamento, durante le
manifestazioni, dei dispositivi di controllo degli spettatori di cui
all'art. 18; e) garantire la perfetta fruibilita' e funzionalita' delle
vie di esodo; f) garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e
degli impianti antincendio; g) garantire la manutenzione e l'efficienza
o la stabilita' delle strutture fisse o mobili della zona di attivita'
sportiva e della zona spettatori; h) garantire la manutenzione e
l'efficienza degli impianti; i) contenere l'indicazione delle modalita'
per fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del fuoco ed al
personale adibito al soccorso in caso di emergenza; l) prevedere
l'istituzione di un registro dei controlli periodici ove annotare gli
interventi di manutenzione ed i controlli relativi all'efficienza degli
impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi
antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a
rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di
incendio nei vari ambienti dell'attivita' ove tale limitazione e' imposta.
In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla
formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere
mantenuto costantemente aggiornato ed esibito ad ogni richiesta degli
organi di vigilanza. 5. La segnaletica di sicurezza deve essere
conforme al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e consentire, in
particolare, la individuazione delle vie di uscita, dei servizi di
supporto, dei posti di pronto soccorso, nonche' dei mezzi e impianti
antincendio. Appositi cartelli devono indicare le prime misure di
pronto soccorso. All'ingresso dell'impianto o complesso sportivo devono
essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al
comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed una
planimetria generale per le squadre di soccorso che indichi la
posizione: a) delle scale e delle vie di esodo; b) dei mezzi e degli
impianti di estinzione disponibili; c) dei dispositivi di arresto degli
impianti di distribuzione del gas e dell'elettricita'; d) del
dispositivo di arresto del sistema di ventilazione; e) del quadro
generale del sistema di rilevazione e di allarme; f) degli impianti e
dei locali che presentano un rischio speciale; g) degli spazi
calmi. 6. A ciascun piano deve essere esposta una planimetria
d'orientamento, in prossimita' delle vie di esodo. La posizione e la
funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata. In
prossimita' dell'uscita dallo spazio riservato agli spettatori, precise
istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da
tenere in caso di incendio e devono essere accompagnate da una planimetria
semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione in cui
sono esposte le istruzioni rispetto alle vie di esodo. Le istruzioni
devono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di
incendio. 7. Oltre alle misure specifiche finalizzate al mantenimento
delle prescritte condizioni di sicurezza, stabilite secondo i criteri
innanzi indicati, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di
emergenza, che deve indicare, tra l'altro: a) l'organigramma del
servizio di sicurezza preposto alla gestione dell'emergenza, con
indicazione dei nominativi e delle relative funzioni; b) le modalita'
delle comunicazioni radio e/o telefoniche tra il personale addetto alla
gestione dell'emergenza, nonche' quelle previste per il responsabile
interno della sicurezza ed i rappresentanti delle Forze dell'ordine, dei
Vigili del fuoco e degli enti di soccorso sanitario; c) le azioni che
il personale addetto deve mettere in atto in caso di emergenza; d) le
procedure per l'esodo del pubblico. Il piano di emergenza deve essere
aggiornato in occasione di ogni utilizzo dell'impianto per manifestazioni
temporanee ed occasionali diverse da quelle ordinariamente previste al suo
interno. 8. Per il necessario coordinamento delle operazioni da
effettuare in situazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito
centro di gestione delle emergenze istituito rispettivamente nei locali di
cui all'art. 4, comma terzo, ed all'art. 19-ter, comma terzo, lettera
a). Negli impianti sportivi con oltre 4.000 spettatori al chiuso e
10.000 spettatori all'aperto il centro di gestione delle emergenze deve
essere previsto in apposito locale costituente compartimento antincendio e
dotato di accesso diretto dall'esterno a cielo libero. Il centro deve
essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni
agli addetti al servizio antincendio su tutte le aree dell'impianto ed
all'esterno, nonche' di impianto di diffusione sonora mediante
altoparlanti in modo da consentire la possibilita' di diffondere
comunicati per il pubblico. Lo stesso centro di gestione deve essere
inoltre dotato di apparati ricetrasmittenti in numero congruo per le
dotazioni dei rappresentanti delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco
e degli enti di soccorso sanitario. All'interno dei locali destinati al
centro di gestione e controllo devono essere installate le centrali di
controllo e segnalazione degli impianti di videosorveglianza e di
sicurezza antincendio, nonche' quant'altro ritenuto necessario alla
gestione delle emergenze. All'interno del centro di gestione delle
emergenze devono essere custodite le planimetrie dell'intera struttura
riportanti l'ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di
estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi funzionali degli
impianti tecnici con l'indicazione dei dispositivi di arresto, il piano di
emergenza, l'elenco completo del personale, i numeri telefonici necessari
in caso di emergenza, ed ogni altra indicazione necessaria. Il centro
di gestione delle emergenze deve essere presidiato durante l'esercizio
delle manifestazioni sportive da personale all'uopo incaricato, e possono
accedere il personale responsabile della gestione dell'emergenza, gli
appartenenti alle Forze dell'ordine ed ai Vigili del fuoco.
Art.
12. - Gestione della sicurezza antincendio di complessi sportivi
multifunzionali 1. Dopo l'art. 19 e' aggiunto il
seguente: «Art. 19-bis (Gestione della sicurezza antincendio di
complessi sportivi multifunzionali). - 1. I complessi sportivi
multifunzionali hanno l'obbligo di istituire l'unita' gestionale, cui
compete il coordinamento di tutti gli adempimenti attinenti la gestione
della sicurezza antincendio previsti dalle vigenti disposizioni di
legge. 2. Per tali complessi deve essere individuato il titolare,
responsabile della gestione della sicurezza antincendio dell'intero
complesso, ai fini dell'attuazione degli adempimenti di cui al presente
decreto e di ogni altra disposizione vigente in materia. 3. Il titolare
esercita anche attivita' di coordinamento dei responsabili di altre
specifiche attivita' all'interno dello stesso complesso, a carico dei
quali restano comunque le incombenze gestionali ed organizzative
specifiche delle singole attivita'. 4. Specifici adempimenti gestionali
possono essere delegati ai titolari di attivita' diverse. In tal caso
dovranno essere formalizzate le dichiarazioni congiunte di delega ed
accettazione, da prodursi ai competenti organi di vigilanza. 5. Il
titolare, ai fini dell'attuazione degli adempimenti gestionali previsti
dal presente articolo, puo' avvalersi di una persona appositamente
incaricata, o di un suo sostituto preventivamente designato, che deve
essere sempre presente durante l'esercizio del complesso, ivi comprese le
fasi di afflusso e deflusso degli spettatori, con funzioni di responsabile
interno della sicurezza. 6. Il piano di emergenza generale di cui
all'art. 19, comma 7, deve essere coordinato con quelli specifici
riguardanti singole attivita' del piano stesso, in modo da garantire
l'organicita' degli adempimenti e delle procedure. 7. In caso di
esercizio parziale del complesso devono essere predisposte pianificazioni
di emergenza corrispondenti alle singole configurazioni di effettivo
utilizzo e congruenti con queste.».
Art. 13. - Gestione
dell'ordine e della sicurezza pubblica 1. Dopo l'art. 19-bis e'
aggiunto il seguente: «Art. 19-ter (Gestione dell'ordine e della
sicurezza pubblica all'interno degli impianti dove si disputano incontri
di calcio). - 1. Per ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000
posti ove si disputino incontri di calcio, e' istituito il Gruppo
operativo sicurezza, di seguito denominato G.O.S., coordinato da un
funzionario di Polizia designato dal questore e composto: a) da un
rappresentante dei Vigili del fuoco; b) dal responsabile del
mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto della societa'
sportiva; c) da un rappresentante del Servizio sanitario; d) da un
rappresentante dei Vigili urbani; e) dal responsabile del pronto
intervento strutturale ed impiantistico all'interno dello stadio; f) da
un rappresentante della squadra ospite (eventuale); g) da eventuali
altri rappresentanti, la cui presenza e' ritenuta necessaria. 2. Il
G.O.S., che si riunira' periodicamente per gli aspetti di carattere
generale e, in ogni caso, alla vigilia degli incontri, avra' cura
di: a) verificare la predisposizione di tutte le misure organizzative
dell'evento, anche in relazione ad eventuali prescrizioni imposte; b)
vigilare sulla corretta attuazione del piano finalizzato al mantenimento
delle condizioni di sicurezza, redatto dalla societa' utilizzatrice; c)
adottare le iniziative necessarie a superare contingenti situazioni di
criticita', fatte salve le direttive in materia di ordine e sicurezza
pubblica emanate dal questore della provincia. 3. Al fine di creare
condizioni ambientali ottimali per il regolare svolgimento dell'evento e
la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in ciascun impianto di
capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, a
cura della societa' utilizzatrice dell'impianto, in accordo con il
titolare dello stesso, devono essere previsti: a) un locale con
visibilita' sullo spazio riservato agli spettatori e sullo spazio di
attivita' sportiva, che dovra' ospitare il centro per la gestione della
sicurezza delle manifestazioni calcistiche, coordinato dall'ufficiale di
P.S. designato con ordinanza di servizio del questore, d'intesa con il
rappresentante dei Vigili del fuoco per l'emergenza antincendio e composto
dai rappresentanti di tutte le componenti del G.O.S.; b) ambienti per
attivare, in occasione degli eventi sportivi, un posto di polizia con
annessi locali idonei a consentire gli adempimenti di polizia giudiziaria
relativi ad eventuali persone fermate o arrestate; c) spazi idonei per
l'informazione agli spettatori (cartellonistica - schermi ecc.) al fine di
garantire la conoscenza del "regolamento d'uso" dell'impianto che dovra'
riguardare le modalita' di utilizzo dello stadio, con particolare
riferimento alla disciplina degli accessi ai servizi interni destinati al
pubblico, nonche' gli obblighi ed i divieti che devono essere osservati
dagli spettatori, con l'avvertenza che la loro inosservanza
comportera': 1) l'immediata risoluzione del contratto di prestazione e
la conseguente espulsione del contravventore; 2) l'applicazione delle
previste sanzioni da parte dell'organo competente ad irrogarle, se si
tratta di violazione delle prescrizioni imposte dalla legge o dai
regolamenti vigenti. Tali avvertenze dovranno essere riportate sia sulla
cartellonistica esposta all'interno dell'impianto, sia sul titolo di
accesso alla manifestazione.».
Art. 14. - Gestione dell'impianto
sportivo 1. Dopo l'art. 19-ter e' aggiunto il seguente: «Art.
19-quater (Gestione dell'impianto sportivo). - 1. Al fine di garantire il
rispetto della disciplina di utilizzo dell'impianto, degli obblighi e dei
divieti previsti, le societa' utilizzatrici degli impianti, avranno cura
di: a) predisporre l'organigramma dei soggetti incaricati
dell'accoglienza e dell'instradamento degli spettatori e dell'eventuale
attivazione delle procedure inerenti alla pubblica incolumita', nonche'
dei soggetti addetti ai servizi connessi e provvedere al loro
reclutamento; b) predisporre un piano per l'informazione, la formazione
e l'addestramento di tutti gli addetti alla pubblica incolumita'
prevedendo sia figure di coordinamento che operatori, specificandone i
compiti anche in base alle caratteristiche dell'impianto. 2. Il numero
minimo degli addetti alla pubblica incolumita' impiegati in occasione
dello svolgimento di ciascuna manifestazione sportiva non potra' essere
inferiore comunque ad 1 ogni 250 spettatori e quello dei coordinatori non
inferiore a 1 ogni 20 addetti. 3. Le attivita' di tali addetti dovranno
svolgersi in stretto raccordo con il personale delle Forze dell'ordine che
dovranno essere tempestivamente informate di ogni problematica che puo'
avere riflessi sull'ordine e la sicurezza pubblica. 4. Il piano di
emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni utilizzo
dell'impianto per manifestazioni temporanee ed occasionali diverse da
quelle ordinariamente previste al suo interno.».
Art. 15. -
Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni del presente
decreto entrano in vigore a decorrere dalla data di inizio della stagione
calcistica 2005-2006. 2. Per comprovate esigenze di completamento dei
lavori il prefetto puo' autorizzare proroghe del termine di cui al comma 1
per un periodo non superiore a sei mesi. 3. Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, unitamente
al testo del decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996,
coordinato con le modifiche e le integrazioni.
Avvertenza: Il
testo del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, concernente
«Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti
sportivi», coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal
decreto ministeriale 6 giugno 2005, pubblicato nella presente Gazzetta
Ufficiale, sara' riportato sul Bollettino ufficiale del Ministero
dell'interno e sulle riviste: «Rivista di Polizia», «Polizia Moderna» e
«Obiettivo Sicurezza», nonche' sui seguenti siti web: «www.interno.it»,
«www.Poliziadistato.it» e
«www.vigilfuoco.it».
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